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Statuto di Musical Mente Associazione di Promozione Sociale

 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto degli articoli 14-42, 36 del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: MUSICAL MENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE in forma ridotta MUSICAL MENTE APS assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta.

L’associazione ha sede legale in VIA DELL’AZZANELLA, 7 nel Comune di BERGAMO (BG). Il trasferimento della sede legale nello stesso comune di riferimento non comporta modifica statutaria, ma deve risultare da verbale del Consiglio Direttivo con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Su proposta e deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – (Statuto)

  • L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  • Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione stessa.
  • In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ART. 3 – (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 4 – (Interpretazione dello statuto)

L’associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi:

  • assenza del fine di lucro;
  • democraticità della struttura;
  • elettività delle cariche;
  • gratuità delle cariche associative;
  • gratuità delle prestazioni fornite dai volontari (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore) che svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo; 
  • parità tra i sessi.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali compresi i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci. L’attribuzione dei ruoli del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono stabiliti internamente dai consiglieri durante la prima riunione utile.

ART. 5 – (Finalità e attività di interesse generale)

FINALITA’:

L’ Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che si possono così riassumere:

  • promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
  • promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
  • promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti e ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
  • favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento;
  • realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE:

L’ Associazione nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni (principio di democrazia, di non discriminazione e di uguaglianza dei soci), esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore dei propri soci, dei familiari e dei terzi per il perseguimento, senza finalità di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale ai sensi dell’Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’Art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari soci.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Le attività si possono così definire:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D.lgs. 117/2017 – comma 1 lettera d);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.lgs. 117/2017 – comma 1 lettera i);     
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 D.lgs. 117/2017 – comma 1 lettera k);
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 D.lgs. 117/2017 – comma 1 lettera l).

L’ Associazione si prefigge inoltre di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e di compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i soci e verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Altresì l’ Associazione può: 

  • promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani;
  • promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
  • svolgere attività editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali, ecc., per la diffusione e divulgazione dell’attività dell’associazione;
  • collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
  • gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
  • porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
  • organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, musical, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione;
  • partecipare con contributi di carattere culturale alla vita della collettività; a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
  • affiancarsi ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione;
  • svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
  • partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’associazione stessa;
  • stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; 
  • stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

L’ Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario (purché connesse) nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Tali attività saranno individuate direttamente dal Consiglio Direttivo e verbalizzate.

L’ Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.lgs. 117/2017.

ART. 6 – (Ammissione)

Sono Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero e che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Il numero dei Soci è illimitato. In ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal D.lgs. 117/2017.

L’associazione può prevedere anche l’ammissione di altri Enti del Terzo Settore o enti non commerciali purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociali associate.

Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, genere, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.

Per essere ammessi a Soci dell’Associazione occorre presentare domanda (predisposta appositamente) al Consiglio Direttivo.

Tale domanda dovrà contenere: 

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi non oltre i sessanta giorni in è cui è pervenuta la domanda di iscrizione in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all’interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea dei Soci che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualifica di socio dà diritto ad acquisire gli stessi diritti e doveri senza distinzione tra le categorie dei soci e a frequentare la sede sociale ed eventuali unità locali secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in tre categorie:

  • fondatori: sono coloro che originariamente hanno fondato l’associazione e vengono iscritti nel libro soci come primi iscritti;
  • ordinari: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi e che dopo il versamento della quota associativa vengono iscritti, a cura Segretario, sul libro soci;
  • sostenitori: sono quegli associati che partecipano all’associazione offrendo spontaneamente un contributo economico maggiore di quello previsto per i soci ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità alla categoria dei soci sostenitori sono proposti dal consiglio direttivo ed approvati dall’assemblea dei soci.

In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore legale. In questo caso il diritto di voto verrà fatto valere da colui che esercita la patria potestà oppure dal tutore legale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di Socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno il diritto:

  • a partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria. In caso di minorenne, la partecipazione sarà affidata a colui che ne esercita la potestà genitoriale o a un tutore legale;
  • all’elettorato attivo. In caso di minorenne il diritto di voto è espresso da colui che ne esercita la potestà genitoriale o dal tutore legale. Tutti i soci hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale purché iscritti a Libro Soci da almeno tre mesi;
  • all’elettorato passivo (limitatamente ai soci maggiorenni) purché iscritti a libro soci da almeno tre mesi;
  • a frequentare i locali della sede dell’associazione, secondo le modalità stabilite (regolamento) dal Consiglio Direttivo;
  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami;
  • a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • a consultare i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo dell’organizzazione, e riceverne copia (secondo le modalità previste dal regolamento interno);
  • a conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee; 
  • a comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento.

Tutti i soci hanno il dovere:

  • a rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • a non arrecare danno all’Associazione;
  • a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • a versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • a partecipare alla vita associativa di altre realtà purché non in contrasto con le finalità dell’associazione.

ART. 8 – (Qualità di volontario)

  • L’Associazione si avvale dell’aiuto del volontario la cui attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
  • Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. I Soci volontari non occasionali, iscritti sul registro dei volontari, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
  • L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 9 – (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • scioglimento dell’Associazione;
  • recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione;
  • morosità se la quota annuale non risulta essere stata versata entro l’anno solare;
  • gravi motivi morali, disciplinari o inosservanza del presente Statuto e delle decisioni degli Organi direttivi;
  • danni morali e materiali arrecati all’Associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in palese contrasto con interessi e obiettivi dell’Associazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può pertanto essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza e motivata, ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

Il socio escluso può ricorrere per iscritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, contestando la motivazione dell’esclusione. Qualora dovesse essere riconfermata la decisione, il socio potrà ricorrere all’Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.

Il socio che cessa di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza per morosità o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote associative già versate. Dette quote non sono rimborsabili, sono intrasmissibili mortis causa o per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

ART. 10 – (Organi sociali)

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei soci; 
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo (eventuale);
  • Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

ART. 11 – (Assemblea)

  • L’Assemblea è l’organo sovrano democratico dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci così da garantire la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci. È il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.
  • È presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di quest’ultimo sarà presieduto da un membro del Consiglio Direttivo designato dall’Assemblea stessa.
  • Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
  • L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e solamente dopo tre mesi dall’iscrizione nel registro dei soci.
  • I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
  • Ciascun socio può rappresentare fino a tre soci (se il numero dei soci è inferiore a 500), fino a 5 soci (se il numero dei soci è superiore a 500). 
  • Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
  • Tutti i soci hanno diritto di voto. In caso di presenza di soci minorenni il voto sarà espresso da colui che esercita la patria potestà o dal tutore legale.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera, raccomandata a mano, fax, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e divulgata mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. È ammessa la pubblicazione, per dare maggior risalto, sul sito internet e sui principali social utilizzati dall’Associazione.

  • L’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le singole persone che saranno svolte a scrutinio segreto.
  • Le Assemblee possono avvenire anche tramite videoconferenza (causa lontananza dei soci per pandemie, epidemie o perché all’estero) tra i Soci purché sia possibile verificare l’identità dei singoli partecipanti.
  • Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci (secondo le modalità previste).

Il materiale oggetto della convocazione d’assemblea (es. il bilancio) dovrà essere disponibile almeno 20 (venti) giorni prima della convocazione presso la segreteria dell’Associazione. 

La convocazione di assemblea deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.

ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’ Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca direttamente i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri soci;
  • nomina e revoca (se richiesto) dell’Organo di Controllo e dell’Organo di Revisione;
  • approva il bilancio di esercizio con i rendiconti preventivi e consuntivi e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • redige, modifica e revoca i regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • delibera sui ricorsi presentati da eventuali soci esclusi dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • approva il bilancio di esercizio entro e non oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre i 6 mesi.

L’ Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle proposte di modifica proposta dal Consiglio Direttivo;
  • delibera la trasformazione, la scissione, la liquidazione (che può avvenire per l’impossibilità di conseguire lo scopo sociale, l’impossibilità di funzionamento o l’inattività dell’Assemblea, la mancanza di Soci);
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione e attribuisce i poteri dei liquidatori;
  • delibera circa il cambio dello Statuto.

ART. 13 – (Validità Assemblee)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione (da tenersi almeno dopo 24 ore) qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di 3 deleghe se il numero dei soci è inferiore a 500 oppure di 5 deleghe se il numero dei soci è superiore a 500 (con il voto per testa del socio)

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno i ¾ dei soci e il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.

ART. 14 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – (Consiglio Direttivo)

COSTITUZIONE

L’organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 (tre) e massimo di 7 (sette) membri (compreso il Presidente) eletti direttamente dall’assemblea tra i propri Soci. Al suo interno si sceglieranno (entro sette giorni dall’avvenuta assemblea) le figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e/o Tesoriere e dei Consiglieri.

Non può essere nominato consigliere – e, se nominato, decade dal suo ufficio – l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile. 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente (oppure quando la metà più uno dei suoi componenti lo richieda per iscritto) mediante comunicazione scritta – inviata almeno cinque giorni prima dell’adunanza – tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con comunicazione formale da inviarsi 2 (due) giorni antecedenti la convocazione. 

Il Consiglio Direttivo, anche in mancanza di comunicazione formale, si ritiene comunque regolarmente convocato quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell’Organo di Controllo (se previsto).

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e l’organo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà prevalente il voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quarti (¾) dei soci.

Di competenza del Consiglio Direttivo sono:

  • Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea;
  • Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando le spesa;
  • Determinare l’ammontare della quota associativa e il termine ultimo per il suo versamento; 
  • Decidere ammissione o esclusione dei Soci; 
  • Redigere e presentare all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo (entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio) e preventivo;
  • Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale;
  • Nominare Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ed eventuali altre cariche.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice e devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

DIMISSIONI

  • Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. 
  • Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata nei tempi indicati dall’art. 11 l’assemblea Ordinaria per l’elezione dei membri del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo uscente e dal Presidente in regime di prorogatio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore oppure se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 – (Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente, eletto internamente durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e l’organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni Ordinarie che Straordinarie. 

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea riguardante l’intero Consiglio, così come previsto dall’art. 15. Convocherà un mese prima della sua naturale scadenza il Consiglio Direttivo e su sua decisione l’Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni

Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo dando esecuzione alle sue delibere e riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Il Direttore Artistico, Il Segretario e il Tesoriere)

DIRETTORE ARTISTICO MUSICALE

È nominato dal Consiglio Direttivo dopo aver vagliato i CV dei Direttori Candidati considerate anche le capacità artistiche, didattiche ed umane.

È suo compito:

  • individuare, se richiesto, un secondo direttore artistico che lo coadiuvi nella preparazione musicale e artistica dell’associazione;
  • curare la scelta artistica dell’Associazione, la coerenza delle attività svolte, i programmi didattici dei corsi, i brani e le opere da eseguire;
  • curare la scelta dei collaboratori eventualmente necessari per lo svolgimento degli stessi corsi;
  • curare la scelta degli indirizzi metodologici nei momenti di studio e di esercitazione;
  • organizzare e pianificare le varie manifestazioni annuali informando il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale;
  • in ordine alle necessità per la strumentazione propone l’acquisto di nuovi strumenti o la riparazione;
  • tenere i rapporti con altri corpi bandistici e gruppi musicali;
  • stabilisce il programma di studio per allievi e il calendario dei corsi riservati ai soci;
  • è responsabile della disciplina dei musicanti durante le attività in pubblico.

SEGRETARIO

Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, si occupa della documentazione dell’Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l’Assemblea e il Consiglio Direttivo nel solo caso in cui sia assente anche il Vicepresidente. Sarà sua cura redigere accuratamente la documentazione prevista per l’associazione: 

  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci; 
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti (se previsto);
  • il registro dei volontari non occasionali. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell’Associazione, prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei soci. 

Il Tesoriere verifica e controfirma eventuali provvedimenti per l’utilizzo dei fondi sociali proposti dal Presidente.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere, ma non tra quelle di Segretario e di Tesoriere.

ART. 18 – (Organo di controllo)

Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D.lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici dagestire.

ART. 19 – (Organo di Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D.lgs. 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20 – (Libri sociali dell’associazione)

I libri sociali obbligatori sono:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Organo di Controllo (se eletto) e di eventuali altri organi sociali; 
  4. Il registro dei volontari non occasionali. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

ART. 21 – (I beni)

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 22 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci e dei loro famigliari per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • eventuale attività commerciale;
  • attività di raccolta fondi;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  • rimborsi da convenzioni;
  • eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’associazione derivanti da convenzioni, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
  • entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6° comma, art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

La quota sociale, se l’Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile (art. 35 comma 2 D.lgs. 117/2017).

ART. 23 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

ART. 24 – (Bilancio consuntivo e preventivo)

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal 1° (primo) settembre e terminano il 31 (trentuno) agosto dell’anno successivo. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Si compone del:

  • Conto Economico e Stato Patrimoniale (o del Rendiconto Economico Finanziario nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017 delle cosiddette APS minori) completo dell’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente;
  • Relazione di missione (se necessaria) che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l’ammontare dell’eventuale quota sociale annua.

Il bilancio preventivo e il programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea durante la riunione di approvazione del bilancio consuntivo.

Entro il 30/06 dell’anno successivo il Presidente dovrà depositare presso il RUNTS i rendiconti economico/finanziario consuntivo e preventivo approvati dall’Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 25 – (Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e delibere dell’assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, il registro dei volontari non occasionali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

ART. 26 – (Bilancio sociale)

È redatto, se previsto, nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017.  Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2 art. 4 D.lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 27 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

ART. 28 – (Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 29 – (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

Le persone che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie professionali, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 30 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13 (la presenza dei ¾ dei soci iscritti a Libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa e la maggioranza dei ¾ dei voti degli stessi). 

Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale 

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 31 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. 

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.