Statuto Associazione Musical Mente A.P.S.

 

Art.1 – Denominazione, sede e durata

1.1. E’ costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, l’Associazione di Promozione Sociale, senza scopi di lucro, denominata

Associazione “Musical Mente A.P.S.”

di seguito denominata Associazione.

1.2. L’Associazione ha sede in Bergamo (BG), via dell’Azzanella n. 7. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3. L’associazione non ha fine di lucro, vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

1.4. L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art.2 – Scopo

2.1. L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. Scopo dell’associazione è in particolare:

  1. Promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
  2. Promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
  3. Promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
  4. Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento;
  5. Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazioni e di animazione culturale.

 

Art.3 – Attività

3.1. L’Associazione svolge in via principale o esclusiva, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:

  1. Promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani;
  2. Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
  3. Promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
  4. Svolgere attività editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali ecc., per la diffusione e divulgazione dell’attività dell’associazione;
  5. Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
  6. Collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
  7. Stipulare contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;
  8. Svolgere ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

 

Art.4 – Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.

4.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull’argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

 

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

5.3. La associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.

5.4. L’associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art.6 – Recesso ed esclusione del socio

6.1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:

  1. Morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto;
  2. Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

6.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

 

Art.7 – Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea dei soci
  • Il consiglio direttivo
  • Il presidente
  • L’organo di controllo (se previsto, ai sensi dell’art. 30, comma 2, d.lgs. 117/2017)
  • Il direttore artistico.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 – L’Assemblea

8.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  1. Invio di e-mail e/o di lettera cartacea e/o di pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o altro mezzo di telecomunicazione purché sia verificabile la trasmissione, almeno 10 giorni prima della convocazione;
  2. Ovvero con l’affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 20 giorni prima della convocazione.

8.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, la data, l’orario e la sede ove si tiene la riunione.

8.5. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

8.6. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  1. Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
  2. Proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
  3. Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
  4. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  5. Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
  6. Approvazione del programma annuale dell’associazione.

8.8. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.

8.9. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

8.12. Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  1. Approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
  2. Scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

 

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a sette membri. Resta in carica 3 esercizi.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

  1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  3. Redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
  4. Ammette i nuovi soci;
  5. Esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Segretario e/o Tesoriere

 

Art.10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’Associazione.

10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

12.2. In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

 

Art.13 – Organo di controllo

13.1. Qualora si riscontrano i presupposti di legge, l’Assemblea degli associati provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, scelto tra le categorie di soggetti previsti dalle norme di legge in materia.

13.2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

13.3. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la normativa vigente. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 14 – Il Direttore Artistico

14.1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Egli partecipa ai lavori del Consiglio.

14.2. Compiti del Direttore Artistico:

  1. Scegliere i brani o le opere da eseguire;
  2. Stabilire la durata e la frequenza delle prove settimanali;
  3. Esaminare il programma delle partecipazioni dell’orchestra alle manifestazioni esterne (concerti, rassegne, ecc.);
  4. Può proporre al Consiglio Direttivo di avvalersi di altre figure professionali e di un secondo direttore artistico per coadiuvarlo nella preparazione musicale e artistica dell’associazione.

 

Art.15 – Patrimonio e risorse economiche

15.1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. Beni mobili ed immobili;
  2. Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. Erogazioni, donazioni e lasciti.

15.3. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
  2. Eredità, donazioni e legati;
  3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

15.4. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

 

Art.16 – Scritture contabili

16.1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

 

Art.17 – Rendiconto economico finanziario

17.1. L’esercizio sociale va dal giorno 1 settembre al giorno 31 agosto dell’anno successivo.

17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

17.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

 

Art.18 – Libri sociali obbligatori

18.1. L’associazione deve tenere i libri sociali di cui all’art. 15 del D.lgs. 117/2017:

  • Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono qualora previsti.

18.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

 

Art.19 – Volontari

19.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

19.4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

19.5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs. 117/2017.

19.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

 

Art.20 – Scioglimento

20.1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

20.2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

20.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 117/2017. Vien fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 21 – Controversie

21.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi presso la Camera di Commercio di Bergamo. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

 

Art. 22 – Rinvio a leggi

22.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

INFO

Musical Mente A.P.S.

Via dell’Azzanella 7, Colognola (BG), 24126
Tel: 389 4988106
musicalmente.bg@gmail.com
C.F.:  95232170167

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